Disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e dal provvedimento del CONI sulle Manifestazioni di preminente Interesse Nazionale

Si informa che il Decreto Legge n.2 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio – disponibile cliccando qui – le cui disposizioni sono efficaci dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021 – confermano le seguenti misure di interesse per lo sport motociclistico delineate, in ottemperanza ai citati Decreti, da specifica Delibera di Consiglio Federale dell’11 dicembre 2020:

Manifestazioni ed eventi sportivi – Allenamenti

L’attività del Motociclismo non è definita ufficialmente sport di contatto (allegato 25/A Decreto Ufficio dello Sport della PCM del 13 ottobre 2020) e quindi non risente delle preclusioni previste dall’art. 1 punto 9 comma g) del DPCM del 15 gennaio;
Sono consentite le Manifestazioni Agonistiche di preminente Interesse Nazionale definite a seguito del provvedimento del CONI (visionabili cliccando qui) da svolgersi all’interno di impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida federali.
Gli spostamenti degli atleti con il proprio team, dei tecnici sportivi, degli ufficiali di gara e dei componenti dello staff organizzativo impegnati nelle manifestazioni sopra richiamate sono quindi consentiti, previa autodichiarazione e rispetto delle Linee Guida.
E’ consentito l’ingresso nel territorio nazionale di atleti, staff tecnico, accompagnatori, tecnici sportivi, ufficiali di gara e rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E (allegato 20 dpcm 14 gennaio visionabile cliccando qui), previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti e loro staff, accompagnatori, tecnici sportivi, ufficiali di gara e rappresentanti della stampa provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena (allegato 20 dpcm 14 gennaio visionabile cliccando qui), questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con le specifiche Linee Guida federali o dall’ente sportivo organizzatore dell’evento. In considerazione delle possibili variazioni in materia di ingresso in Italia, si raccomanda di prendere visione del testo del Dpcm 14 gennaio e di consultare la Scheda Paese di interesse ed il questionario online sul portale Viaggiare Sicuri, in corso di aggiornamento ai seguenti link: infocovid.viaggiaresicuri.it/
È consentita l’attività di allenamento agonistico di tutti i piloti in possesso di Licenza Agonistica, titolati a partecipare agli eventi di preminente interesse nazionale (visionabili cliccando qui), salvo diverse indicazioni delle amministrazioni territoriali, effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico secondo le Linee Guida federali per gli Allenamenti.
È consentita l’attività sportiva di base in forma individuale di tutti i piloti anche non agonisti effettuata secondo quanto previsto dalla lettera f) del punto 9 dell’articolo 1 del DPCM del 15 gennaio, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse e senza l’uso degli spogliatoi interni ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto delle Linee Guida federali per gli Allenamenti e delle Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport. Gli spostamenti per attività sportiva di base risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale.
Sono sospese tutte le attività di didattica collettiva pratica (Corsi Teorici Pratici e Attività di Base per Tesserati e Tessere Sport, e gli eventi Hobby Sport e Motocavalcate) fatta eccezione per i Corsi Teorici Pratici di Formazione Sportiva Agonistica (FSA) svolti quindi con allievi provvisti di Licenza Agonistica titolati a svolgere eventi di preminente interesse nazionale.
Si precisa che queste disposizioni dalle Autorità competenti sono di carattere generale. È necessario sempre e in tutte le circostanze verificare le ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Provincie autonome nonché le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e le Autorità Sanitarie, che potrebbero essere più restrittive.

Si ricorda che tutte le attività debbono essere effettuate nel rispetto delle Linee Guida governative, della FMI e della FMSI e che le Regioni e le Provincie autonome potrebbero stabilire specifiche ordinanze. Per questo motivo si sensibilizza sulla necessità di verificare la normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.

Si invitano gli Affiliati, i Licenziati ed i Tesserati a informarsi sulle novità che dovessero concretizzarsi oltre che sugli ordinari organi di stampa, anche attraverso il sito web federale www.federmoto.it.Clicca qui per ulteriori chiarimenti