Attività consentite

Attività sportive federali consentite

Attività sportive consentite dalle nuove disposizioni in vigore con il “Protocollo Sanitario Unico” che ha recepito quanto disposto dalle Linee Guida del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 2022 e in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, il decreto-legge 22 aprile n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ed il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 e il decreto-legge n. 139 dell’ 8 ottobre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 291, il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 “Super Green Pass, il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229, il decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 (D.L. “Obbligo vaccinale over 50”).

Zona Bianca, Gialla, Arancione

Obbligo di certificazione verde rafforzata “Super Green Pass”, oltre che per gli spettatori anche per tutti i partecipanti e gli accreditati. La sintesi delle procedure di prevenzione sono racchiuse nel seguente schema: Sintesi procedure di prevenzione – Covid19 FMI.
Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati, in maniera tale da consentire un eventuale tracciamento. Esclusivamente per le competizioni e gli eventi all’aperto, la disposizione dei posti potrà prevedere postazioni alternate e, ove necessario, a scacchiera, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, in modo da assicurare il rispetto di un’adeguata distanza interpersonale. Al chiuso, dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Gli stalli per gli spettatori saranno utilizzati per la capienza consentita, salvo disposizioni più restrittive fornite dalle autorità competenti. Sulle tribune, ove presenti, sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti.
L’uso delle mascherine FFP-2 è obbligatorio per tutti (Pubblico, Accreditati e Partecipanti tranne gli Atleti durante l’attività sportiva) .
La capienza consentita può essere non superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 35% in impianti al chiuso (coperti). Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive.
In base all’andamento epidemiologico, in zona bianca o in zona gialla, tale capienza può essere modificata dal Sottosegretario con delega in materia di Sport, sentito il Ministero della Salute.
Le attività devono svolgersi nel rispetto Protocollo Sanitario Unico (normativa per l’organizzazione), da utilizzare in combinazione con le nuove Linee Guida (normativa per l’attività), che recepiscono le linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Tutti gli spostamenti per effettuare attività sportiva risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale tranne per la partecipazione e l’allenamento agli eventi agonistici di preminente interesse nazionale.
Zona Rossa

Sono autorizzate soltanto le attività agonistiche federali svolte dai Licenziati Agonistici che si allenano o partecipano a manifestazioni agonistiche di preminente interesse nazionale (clicca qui per visualizzarli).
Le attività federali Agonistiche consentite non risentono delle restrizioni relative alle zone con mobilità limitata. Le attività sportive dei Licenziati sono consentite indifferentemente dalla zona nella quale si svolgono se finalizzate alla partecipazione ad eventi di preminente interesse nazionale. Sarà, dunque, possibile lo svolgimento delle attività agonistiche finalizzate ad eventi di preminente interesse nazionale da parte dei Licenziati Federali anche nelle Zone Rosse laddove, invece, sono “sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva” (art.41, comma 1, DPCM 2 marzo 2021).
Relativamente agli spostamenti consentiti: Gli Atleti Licenziati FMI che possono quindi allenarsi e partecipare ad eventi federali di preminente interesse nazionale, si spostano di conseguenza a prescindere dalle zone di restrizione. Sarà opportuno quindi compilare il modello di Autodichiarazione (ai sensi degli artt.46 e 47 DPR n.445/2000) riportando che il proprio spostamento è dovuto ad “altri motivi ammessi dalle vigenti normative” specificando l’attività di allenamento/partecipazione relativa alla manifestazione sportiva agonistica consentita secondo l’art.18 del DPCM del 2 marzo.
Si consiglia, in ogni caso, di verificare eventuali diverse prescrizioni imposte dalle autorità territoriali e di portare con sé: 1) un Documento di riconoscimento 2) la Licenza Agonistica in corso di validità 3) Una lettera firmata e compilata su carta intestata da parte della vostra Società Sportiva (Moto Club) di appartenenza che attesti che il vostro spostamento avviene in quanto atleta agonista avente titolo a praticare l’attività di allenamento agonistico al fine di partecipare agli eventi di preminente interesse nazionale, che specifichi per quale evento di preminente interesse nazionale ci si sta allenando (https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html) e il motivo per il quale la vostra attività di allenamento avviene nella località verso la quale vi state dirigendo, oltre ovviamente 4) l’Autodichiarazione debitamente compilata.